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Domande e Risposte

D: IL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO TERMICO COSA DEVE GARANTIRE?

R:

ATTENZIONE! dal 2020 non è più possibile inviare documentazione cartacea. il RCEE (Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica) e relativo CIT (Contributo Impianti Termici) dovranno pervenire alla Autorità Competente solo ed esclusivamente per via telematica a cura  delle ditte di manutenzione e installazione. a tal fine esse dovranno essere iscritte ed abilitate ad operare al presente catasto (vedi elenco ditte iscritte nella apposita sezione).

Il responsabile dell'impianto termico è garante e responsabile del corretto esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione dell'impianto termico nonché delle disposizioni di legge in materia di impianti termici ed efficienza energetica (art. 7, c. 1 della  della Legge regionale 20 novembre 2018, n. 39).

Il responsabile dell'impianto provvede a :

  • condurre l’impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all’art. 3 del DPR 74/2013 e nel rispetto dei tempi stabiliti (art. 4 dello stesso DPR);
  • in caso di impianti di potenza nominale al focolare superiore a kW 232 individuare la figura del conduttore (art. 9, c. 13, della Legge regionale 20 novembre 2018, n. 39);
  • demandare ad operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra come previsto dagli art. 8 e 9 del D.P.R. 34/2012; 
  • far eseguire manutenzione e controllo di cui all’art. 7 e 8 del DPR 74/2013 come recepiti dagli art. 8 e 9 della L.R. 39/2018 incaricando una ditta abilitata ad operare  (D.M. 37/2008, DPR 43/2012, ecc.);
  • rendere disponibile l’impianto ad eventuali attività ispettive da parte della Arechi Multiservice Spa e  firmarne il rapporto di prova che l’ispettore compila al termine dell’ispezione;
  • firmare per presa visione il RCEE (Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica) compilato dal manutentore in occasione dei controlli; 
  • dotare l’impianto del libretto previsti dal DM 10.02.2014 del Ministero dello Sviluppo Economico e farlo aggiornare da chi interviene sull'impianto (manutentore, ispettore, ecc.);
  • con il libretto, conservare i documenti rilasciati dal manutentore e dall’ispettore in caso di ispezione; 
  • conservare libretto uso e manutenzione ed attenersi a quanto ivi disposto; 
  • conservare dichiarazione di conformità/rispondenza ex D.M. 37/2008;
  • conservare la documentazione dell'impianto per almeno cinque anni presso l'impianto ed esibirla se richiesto; 
  • provvedere alla messa a norma impianto ispezionato con esito negativo e darne comunicazione alla Arechi M. inviando la necessaria documentazione (vedi dichiarazione in "documentazione operativa);
  • inviare alla Arechi M.: scheda impianto, comunicazioni cambio responsabile o variazioni stato impianto; 

Il Responsabile impianto, nei casi previsti dalla normativa (art. 6 del DPR 74/2013), può delegare un "TERZO RESPONSABILE" e darne comunicazione ad  Arechi M.

Per la comunicazioni, utilizzare i modelli disponibili nella sezione "documentazione operativa".

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