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Periodicità

PERIODICITA' DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA, DEFINIZIONE DEL CIT (Contributo Impianti Termici) e DEFINIZIONE DEL CAI (Contributo Attività Ispettiva) 

ll responsabile impianto provvede a far eseguire le operazioni di controllo di efficienza energetica previste dall’art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74  in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 del medesimo DPR.

I controlli di efficienza energetica vanno eseguiti sulle seguenti tipologie di impianti termici:

  • impianti per la climatizzazione invernale, quelli aventi potenza superiore a 10 kW;
  • impianti per la climatizzazione estiva, quelli aventi potenza superiore a 12 kW;
  • impianti centralizzati per la preparazione dell’acqua calda sanitaria (uso igienico sanitario).

Le operazioni di controllo di efficienza energetica dell'impianto devono essere eseguite da ditte di manutenzione (manutentore) iscritta nel registro delle imprese ex art. 8 della L. 580/1993 e dotata di personale abilitato ad operare per lo specifico impianto in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente (D.M. 37/2008, DPR 43/2012).

I controlli di efficienza sono complementari e non sostitutivi delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici (art. 9, c. 16 della Legge regionale 20 novembre 2018, n. 39)

La cadenza del controllo di efficienza energetica è quella indicata nella tabella “Periodicità e Tariffe”     

Cadenze e Tariffe in vigore  ATTENZIONE! NOVITA'

Si precisa che in caso di prima accensione l'installatore redige il primo RCEE, la scheda impianto e provvede a trasmettere tutto alla autorità competente unitamente al corrispondente CIT (Contributo Impianti Termici).

Il successivo controllo di efficienza energetica andrà eseguito secondo la periodicità prevista ed indicata nella tabella. Il manutentore incaricato provvederà alla redazione del RCEE e alla trasmissione delle risultanze al catasto informatico con caricamento del relativo versamento CIT.


Per altre info vedere nella sezione "Domande frequenti" alla domanda: "Quando effettuare i controlli di efficienza energetica"

 

 

PERIODICITA' DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO

Il responsabile impianto provvede a far eseguirele operazioni di manutenzione e controllo previste dall'art. 7 del DPR  16 aprile 2013, n. 74. Le operazione devono essere eseguite da ditte di manutenzione iscritte nel regisstro delle imprese ex art. 8 della L. 580/2013 e dotate di personale abilitato ad operare per lo specifico impianto in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente. 

La frequenza degli interventi di manutenzione dipende, con questo ordine di priorità, dalle istruzioni tecniche prescritte : 

  • dall’ impresa installatrice dell’impianto; 
  • dal fabbricante dell’apparecchio (per caldaiette singole ad uso familiare la periodicità di solito è annuale);
  • dalle  normative UNI e CEI vigenti.  
  • Per altre info vedere nella sezione "Domande frequenti" alla domanda: "Quando effettuare manutenzione e controllo dell'impianto termico"

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