Domande e Risposte
D: QUANDO EFFETTUARE I CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA?
R: ll responsabile impianto provvede a far eseguire le operazioni di controllo di efficienza energetica previste dall’art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 del medesimo DPR.
I controlli di efficienza energetica vanno eseguiti sulle seguenti tipologie di impianti termici:
- impianti per la climatizzazione invernale, quelli aventi potenza sup. a 10 kW;
- impianti per la climatizzazione estiva, quelli aventi potenza sup. a 12 kW;
- impianti centralizzati per la preparazione dell’acqua calda sanitaria (uso igienico sanitario) aventi potenza sup. a 10 kW.
Le operazioni di controllo di efficienza energetica dell'impianto devono essere eseguite da ditte di manutenzione (manutentore) iscritte nel registro delle imprese ex art. 8 della L. 580/1993 e dotate di personale abilitato ad operare per lo specifico impianto in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente (D.M. 37/2008, DPR 43/2012).
I controlli di efficienza andranno eseguiti considerato quanto di seguito:
- controllo di efficienza energetica è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici (art. 9, c. 16 della Legge regionale 20 novembre 2018, n. 39);
- la cadenza del controllo di efficienza energetica è quella riportata nella tabella reperibile alla pagina “Periodicità e Tariffe”; al fine di calcolare la frequenza del controllo di efficienza energetica di un impianto dotato di più generatori occorre individuare la fascia di potenza ottenuta sommando le potenze dei singoli generatori;
- il controllo efficienza energetica va effettuato anche alla'atto della prima accensione a cura dell'installatore o nei casi di interventi che ne possano modificare l'efficienza energetica;
- in caso di sostituzione/ristrutturazione inviare nuovo RCEE con precedente CIT;
- il rendimento di combuistione rilevato deve essere conforme ad Allegato A del DPR 74/2013 (art. 9 L.R. 39/2018).
In caso di impianto alimentato a BIOMASSA si rimanda a quanto previsto dall'art. 9, comma 4 della Legge regionale 20 novembre 2018, n. 39 (vedi domanda specifica).
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