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Domande e Risposte

D: COSA DEVE FARE IL TECNICO INCARICATO DI ESEGUIRE I CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA?

R:

Il tecnico incaricato di esguire i controlli ed, in taluni casi l'installatore, provvede a:

  • eseguire a regola d’arte le operazioni di controllo e manutenzione di cui è incaricato;
  • effettuare a regola d’arte i controlli di efficienza energetica;
  • al termine di ciascun intervento, utilizzando i modelli conformi a quanto previsto dal DM 10/02/2014, redigere e sottoscrivere, congiuntamente al responsabile impianto, un rapporto di controllo in più copie (una per il responsabile dell’impianto, una per il manutentore e una per la Provincia/Arechi Multiservice Spa in caso ne faccia richiesta);
  • entro 60 giorni dalla data di effettuazione del controllo, trasmettere, esclusivamente per via telematica, le risultanze del controllo caricandone i dati nel catasto della Provincia;
  • gli installatori, per i nuovi impianti, e i manutentori, per gli impianti esistenti, definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose e con quale frequenza vadano effettuate (art. 7, c. 4 del DPR 74/2013); le indicazioni potranno essere riportate sullo stesso rapporto di controllo;
  • compilare il libretto impianto per le sezioni di competenza;
  • in occasione della attività di controllo di efficienza energetica, riscuotere presso il responsabile impianto il CIT (Contributo Impianti Termici) rilasciando a tal fine un segno identificativo;
  • in caso il responsabile impianto rifiuti la corresponsione dell’importo, darne comunicazione per iscritto alla Provincia;
  • per conto del responsabile impianto, mediante accesso al catasto della Provincia, provvedere al caricamento del pagamento del contributo (CIT) unitamente alla trasmissione del rapporto di controllo (RCEE);
  • inviare eventuale documentazione tecnica da egli prodotta in occasione di altre circostanze quali la attività di messa a norma a seguito di ispezione con esito negativo, ecc.

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